1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti a tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente ad educare i
c) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo e della qualità ed efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione;
e) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, di docente ordinario e di docente esperto. In particolare, il docente esperto ha responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante concorso volto a verificare il possesso dei requisiti professionali individuati sulla base di precisi standard;
f) modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;
g) modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
h) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;
i) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione, suddiviso in sezioni regionali;
l) modalità e strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della
m) incompatibilità con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.